PIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Il bullismo è un atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili.
Le violenze possono essere esercitate da una persona o da un gruppo e possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni fisiche e persecuzioni.
Caratteristiche principali del bullismo sono l’intenzionalità e la sistematicità e l’asimmetria di potere fra vittima e persecutore.
L’utilizzo della rete e dei mezzi ad essi collegati (sms, mms, foto, video, email, chatt, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate, social network, ecc) per azioni aggressive, diffamatorie e persecutorie prende il nome di cyberbullismo.
Nell’ordinamento giuridico italiano manca attualmente una regolamentazione normativa specifica in materia di bullismo. I comportamenti illeciti dei cosiddetti “bulli”, dei “gregari”, degli “spettatori” sono, in ogni caso, sanzionabili civilmente e/o penalmente.
Le lacune del sistema normativo vengono colmate rinviando alle fattispecie di reato già esistenti e disciplinate nel Codice penale:
- Art. 581 “percosse”
- Art. 582 “lesioni”
- Art. 595 “diffamazione”
- Art. 510 “violenza privata”
- Art. 612 “minaccia”
- Art. 635 “danneggiamento”
- Art. 660 “molestie o disturbo delle persone”
- Art. 629 “estorsione”
- Art. 580 “istigazione al suicidio”
Il “Cyberbullismo” è invece normato dalla L. 71 del 2017 la cui finalità è contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. La legge è a tutela delle vittime ma anche per il recupero dei bulli.
A seguito di tale legge, in ambito scolastico, il MIUR ha predisposto delle linee di orientamento di prevenzione e contrasto al cyberbullismo con formazione del personale scolastico e promozione di un ruolo attivo degli studenti. In ogni istituto deve essere individuato, tra i docenti, un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, collaborando con la polizia postale e con le associazioni territoriali.
“Save di children” ha diffuso la seguente tabella di confronto che mette in evidenza le sostanziali differenze tra il “bullismo” e il “cyberbullismo”.
BULLISMO | CYBERBULLISMO |
Sono coinvolti gli studenti della classe e/o dell’istituto |
Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo |
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporsi, può diventare un bullo |
Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo |
I bulli, in genere, sono studenti, compagni di classe o d’istituto, conosciuti dalla vittima |
I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo |
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente |
Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo |
Le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa- scuola, scuola-casa |
Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 |
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive |
I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare on line ciò che non potrebbero fare nella vita reale |
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima |
Percezioni di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia |
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione di bullismo |
Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni |
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza |
Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato |
Il regolamento dell’Istituto San Francesco d’Assisi, inserito nel PTOF, alla voce “Regolamento allievi”, art. 10, prevede provvedimenti disciplinari, proporzionati alle infrazioni, con funzioni non solo punitive ma anche educative volte al rafforzamento del senso di responsabilità dell’allievo.
Piano di intervento dell’Istituto (attività già attuate o in via di attuazione):
- Nomina di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Attività di sensibilizzazione del personale scolastico, degli alunni e dei genitori.
- Coinvolgimento di soggetti esterni per incontri informativi (es. polizia postale e associazioni varie).
- Formazione del personale.
- Realizzazione di interventi mirati in classe.
- Sportello psicologico per alunni, docenti e genitori.
Ultima revisione il 16-09-2025 da VITTORIO MILANO